Bāb el-Mandeb, Crosetto e la Marina italiana: serve il voto del Parlamento?

18.09.2026

Il Bāb el-Mandeb è uno di quei luoghi nei quali pochi chilometri di mare possono incidere sugli equilibri economici e politici di interi continenti. Lo stretto collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e quindi all'Oceano Indiano: attraverso questa rotta le navi provenienti dall'Asia possono raggiungere il Mediterraneo passando per il Canale di Suez, senza essere costrette a circumnavigare l'Africa. La sua sicurezza riguarda dunque non soltanto la geopolitica del Medio Oriente, ma anche approvvigionamenti, prezzi, trasporti e catene produttive europee.

Il 17 settembre 2026 il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo al Forum "Risorsa Mare" di La Spezia, ha annunciato di avere deciso, insieme al Capo di Stato Maggiore della Difesa, di attivare la Marina Militare affinché predisponga quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane attraverso il Bāb el-Mandeb. Il ministro ha collegato la decisione al deterioramento della sicurezza dello stretto, alla contemporanea crisi di Hormuz e alle conseguenze economiche delle tensioni internazionali.

Il passaggio che ha attirato maggiormente l'attenzione riguarda però il rapporto con EUNAVFOR Aspides, l'operazione navale dell'Unione europea già presente nella regione. Crosetto ha dichiarato che l'Italia non intende necessariamente attendere le determinazioni di Aspides prima di consentire il passaggio delle proprie navi, sostenendo che eventuali ritardi operativi possono tradursi in ritardi nelle forniture e maggiori costi economici. Il ministro ha tuttavia precisato che il numero delle eventuali unità militari da utilizzare e le modalità dell'intervento dovranno essere valutati con il Governo e con il Parlamento.

È importante fermarsi proprio su questa distinzione. Al momento non risulta annunciata una nuova missione militare italiana già definitivamente deliberata. La Marina Militare ha comunicato che Crosetto ha chiesto ai vertici della Difesa di predisporre un piano e, contemporaneamente, di verificare se l'attuale quadro giuridico consenta di richiamare sotto comando nazionale capacità delle Forze armate italiane già presenti nella regione e impegnate in altre operazioni oppure se sia necessaria una nuova e specifica autorizzazione del Parlamento.

Non è una questione meramente procedurale. In uno Stato costituzionale, anche quando esiste una concreta esigenza di rapidità operativa, l'impiego delle Forze armate all'estero deve restare inserito all'interno delle competenze e delle garanzie stabilite dalla Costituzione e dalla legge.

Il primo riferimento è l'articolo 11 della Costituzione, secondo il quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consentendo al tempo stesso, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri pace e giustizia fra le Nazioni. Non ogni impiego militare all'estero equivale, evidentemente, alla "guerra" contemplata dall'articolo 78 della Costituzione, che attribuisce alle Camere la deliberazione dello stato di guerra e il conferimento al Governo dei poteri necessari.

La Costituzione attribuisce inoltre al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate, la presidenza del Consiglio supremo di difesa e il compito di dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere, secondo quanto stabilito dall'articolo 87. Il sistema costituzionale costruisce quindi una distribuzione di competenze nella quale Presidenza della Repubblica, Governo e Parlamento intervengono con funzioni differenti.

Per le missioni militari internazionali il riferimento fondamentale è però la legge 21 luglio 2016, n. 145, che disciplina la partecipazione italiana alle missioni istituite nell'ambito dell'ONU, dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali, nonché l'invio all'estero di personale e assetti militari realizzato in conformità al diritto internazionale e alle finalità costituzionali.

La disciplina è stata modificata dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168, entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Tra le novità è stata introdotta la possibilità di individuare preventivamente forze ad alta e altissima prontezza operativa da impiegare in situazioni di crisi o emergenza. Quando ne viene deciso l'effettivo impiego, la deliberazione spetta al Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica, e deve essere trasmessa alle Camere, che entro cinque giorni possono autorizzarne o negarne l'impiego attraverso appositi atti di indirizzo.

È alla luce di questo quadro che va interpretata la verifica richiesta da Crosetto. Se l'attività che l'Italia intende svolgere fosse pienamente riconducibile a capacità, finalità e autorizzazioni già esistenti, la questione potrebbe essere differente rispetto all'istituzione di una nuova missione nazionale autonoma. Se invece mutassero significativamente comando, obiettivi, modalità operative o regole di ingaggio, sarebbe necessario verificare se le precedenti autorizzazioni parlamentari siano ancora sufficienti. La stessa comunicazione della Marina mostra che questa valutazione non può essere data per scontata.

EUNAVFOR Aspides nasce proprio per affrontare la crisi della navigazione nel Mar Rosso. La decisione PESC 2024/583 del Consiglio dell'Unione europea istituisce un'operazione militare di sicurezza marittima finalizzata alla tutela della libertà di navigazione. La sua area operativa comprende espressamente il Bāb el-Mandeb, lo Stretto di Hormuz, il Mar Rosso, il Golfo di Aden, il Mar Arabico, il Golfo di Oman e il Golfo Persico. Il mandato, successivamente prorogato, risulta attualmente valido sino al 28 febbraio 2027.

Aspides ha natura difensiva. La decisione europea prevede che possa accompagnare le navi, garantire la conoscenza della situazione marittima e proteggerle contro attacchi multidominio in mare, nel rispetto del diritto internazionale e dei principi di necessità e proporzionalità. Il testo europeo richiama inoltre la legittima difesa contro attacchi imminenti o in corso e stabilisce che l'operazione debba rispettare integralmente la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Ed è proprio il diritto del mare a offrire un altro tassello indispensabile. Gli articoli 37 e seguenti della Convenzione ONU sul diritto del mare — UNCLOS — disciplinano gli stretti utilizzati per la navigazione internazionale. L'articolo 38 riconosce alle navi e agli aeromobili il diritto di "transit passage", cioè il passaggio continuo e rapido attraverso lo stretto, mentre l'articolo 39 impone alle navi in transito di procedere senza ritardo e di astenersi da minacce o uso della forza incompatibili con i principi del diritto internazionale.

La libertà di navigazione non significa quindi assenza di regole. Significa, al contrario, esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento internazionale all'interno di un sistema di obblighi reciproci. Gli attacchi contro il traffico commerciale incidono su questo equilibrio e spiegano perché l'Unione europea abbia configurato Aspides come operazione volta a proteggere le navi senza trasformare la tutela della navigazione in un mandato offensivo.

Proprio questa distinzione dovrà restare centrale anche qualora l'Italia decidesse di impiegare proprie unità sotto comando nazionale. Scortare un mercantile, intercettare una minaccia diretta o reagire a un attacco in corso sono situazioni giuridicamente differenti rispetto alla realizzazione di operazioni offensive contro obiettivi situati sul territorio di un altro Stato. Finalità della missione, regole d'ingaggio, principio di necessità, proporzionalità e base giuridica internazionale non sono dettagli tecnici: determinano ciò che le Forze armate possono concretamente fare.

Le parole utilizzate da Crosetto sulla necessità di non attendere la "burocrazia europea" rappresentano una valutazione politica del ministro. Sul piano strettamente giuridico, tuttavia, Aspides non è soltanto un apparato burocratico: è una missione militare dell'Unione dotata di una catena di comando, di un piano operativo, di regole d'ingaggio e di un mandato approvato dagli Stati membri. La decisione europea attribuisce inoltre al Comitato politico e di sicurezza dell'Unione il controllo politico e la direzione strategica dell'operazione.

L'Italia può certamente valutare strumenti nazionali per la tutela dei propri interessi marittimi, purché il loro impiego avvenga nel rispetto della Costituzione, della legge n. 145 del 2016, del diritto dell'Unione europea e del diritto internazionale applicabile. La domanda decisiva, dunque, non è soltanto se la Marina italiana possieda le capacità tecniche per proteggere i mercantili. La domanda è quale sia il fondamento giuridico dell'operazione che si intende concretamente realizzare e quale ruolo debbano esercitare Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica.

Il Bāb el-Mandeb dimostra ancora una volta quanto diritto, sicurezza ed economia siano ormai inseparabili. Proteggere una rotta commerciale significa tutelare marinai, approvvigionamenti e interessi economici nazionali; ma proprio quando una crisi richiede decisioni rapide diventa essenziale che siano chiari il mandato, la catena di comando e i limiti dell'uso della forza. L'efficienza operativa e il rispetto delle garanzie costituzionali non sono necessariamente esigenze contrapposte: entrambe concorrono alla legittimità dell'azione dello Stato.


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