#ApologiaDiFascismo: ci si dimentica troppo spesso dell’art. 293 bis c.p.
Per apologia del fascismo si intende quell'insieme di azioni e comportamenti diretti alla ricostruzione del partito fascista. La ricostruzione del partito fascista deve avvenire appunto per mezzo di un gruppo di almeno cinque persone, le quali propongono di sovvertire la democrazia usando la violenza, minacciando le libertà e i principi fondamentali della Costituzione, esaltando eventi, figure e comportamenti propri del periodo della seconda guerra mondiale.
La legge Mancino, l. 25 giugno 1993, n. 205, si propone di dare attuazione alla "Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale"; quindi prevede la reclusione fino a un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; ovvero la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Il reato di apologia del fascismo è introdotto per la prima volta con legge 20 giugno 1952, n.645, la c.d. "legge Scelba" dichiara: "una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque, che persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia [...]".
Oltre a punire la riorganizzazione del partito fascista, la legge sanziona ogni tipo di esaltazione di principi, metodi e fatti del fascismo, quindi chiunque tramite associazioni o partiti adotti tali comportamenti.
La Corte Costituzionale delinea meglio la fattispecie che costituisce reato: l’apologia non è semplice difesa o elogio del fascismo e dei suoi ideali, bensì l’esaltazione convinta e capace di condurre ad una riorganizzazione effettiva del partito fascista, o sufficiente a indurre a commettere un fatto finalizzato alla riorganizzazione dello stesso.
Il disegno di legge Fiano del 2017, estende la portata del reato; l'art. 293 bis c.p. afferma: "Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità" sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con multa da 206 euro a 516 euro.
In questo modo, si vuole punire anche la vendita dei santini del Duce o del Fuhrer, la ricerca di seguaci da parte di movimenti che si rifanno ad ideologie violente e totalitarie proprie del fascismo, con pena aumentata di un terzo ove il fatto si commettesse su internet.
La Costituzione Italiana nasce dalle macerie lasciate dal fascismo, sul dolore provocato dalla negazione di libertà e di diritti fondamentali; se si calpesta si evoca di nuovo un periodo buio della storia.
Fonte:
https://www.avvocatodistrada.it/wp-content/uploads/2018/06/Legge-n.-205-1993-cd.-Legge-Mancino.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1952/06/23/052U0645/sg
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1957&numero=1