Analisi del voto secondo Valeria Sirigu: oltre la riforma, le vere priorità per cambiare la giustizia italiana

Io una mia idea l'ho sempre avuta, e non la nascondo: la giustizia italiana ha bisogno di essere riformata seriamente, con coraggio e con lucidità. Ha bisogno di processi più rapidi, di uffici che funzionino meglio, di una vera parità tra accusa e difesa, di responsabilità, di trasparenza e di organizzazione moderna. Ma proprio per questo, a mio avviso, il voto sul referendum costituzionale del 21 e 22 marzo 2026 è stato un passaggio decisivo: non perché i cittadini abbiano detto che va bene tutto così com'è, bensì perché hanno detto che una riforma della magistratura non può essere imposta modificando la Costituzione con un metodo blindato, divisivo e potenzialmente idoneo a produrre, nelle leggi attuative future, uno sbilanciamento pericoloso tra i poteri dello Stato. Il risultato finale, secondo i dati del Ministero dell'interno, ha visto prevalere il "No".
Sul piano strettamente elettorale, il referendum costituzionale ha assunto una rilevanza non solo quantitativa ma anche qualitativa, registrando un'affluenza pari al 58,9% degli aventi diritto: un dato elevato per una consultazione confermativa ex articolo 138 Cost., che tradizionalmente soffre di una partecipazione più contenuta proprio per l'assenza del quorum. Il corpo elettorale si è espresso con una prevalenza significativa per il "No", attestatosi intorno al 54% dei voti validi, a fronte di un "Sì" fermo al 46%, delineando un divario netto ma non plebiscitario, sintomatico di un Paese diviso nel merito ma convergente nel ritenere la riforma non adeguata nei tempi e nei modi proposti. L'analisi territoriale del voto evidenzia una geografia elettorale articolata: il "No" ha prevalso in maniera più marcata nei grandi centri urbani, nelle aree economicamente più sviluppate e in diverse regioni del Centro-Nord, mentre il "Sì" ha mostrato una maggiore tenuta in alcune regioni del Mezzogiorno, riflettendo anche differenti percezioni dell'efficienza del sistema giudiziario e del rapporto tra cittadini e istituzioni. Sul piano sociopolitico, il dato assume un ulteriore significato: non si è trattato di un voto meramente ideologico, ma di una scelta che ha coinvolto trasversalmente l'elettorato, al di là delle appartenenze partitiche, segnalando una diffusa esigenza di cautela rispetto alle modifiche dell'assetto costituzionale della magistratura. In tale prospettiva, l'esito referendario si configura non come una difesa conservativa dello status quo, bensì come un esercizio consapevole di sovranità popolare volto a riaffermare la centralità del metodo costituzionale, il valore del pluralismo decisionale e la necessità che ogni riforma della giustizia, specie se incidente sulla Carta fondamentale, sia il frutto di un consenso ampio, ponderato e realmente inclusivo.
Il punto di partenza, sul piano costituzionale, è l'articolo 138 della Costituzione. Non è una norma ornamentale, ma una clausola di garanzia. Stabilisce un procedimento aggravato proprio perché la Costituzione non è la legge della maggioranza del momento: è la casa comune di tutti. Quando una revisione costituzionale non raggiunge in seconda deliberazione i due terzi dei componenti di ciascuna Camera, può essere sottoposta a referendum confermativo. È esattamente ciò che è avvenuto per la legge costituzionale sulla magistratura, approvata in via definitiva il 30 ottobre 2025 e poi sottoposta al corpo elettorale. Questo dato, già da solo, dice molto: la riforma non è nata da un consenso largo e costituente, ma da una maggioranza politica che non è riuscita a costruire un'intesa realmente condivisa su un tema che tocca il cuore dell'equilibrio tra i poteri.
Il testo della riforma interveniva in modo profondo sul Titolo IV della Costituzione. Il disegno costituzionale modificava gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110, introducendo espressamente le "distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti", istituendo due diversi Consigli superiori, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, e creando una nuova Alta Corte disciplinare. Inoltre, la composizione dei due Consigli sarebbe stata fortemente segnata dal meccanismo del sorteggio, tanto per la componente togata quanto per quella laica individuata da elenchi formati dal Parlamento in seduta comune. Non si trattava quindi di un semplice ritocco tecnico: si trattava di una riscrittura incisiva della fisionomia costituzionale dell'ordine giudiziario.
Chi ha sostenuto il "Sì" ha insistito soprattutto su un argomento: la separazione delle carriere rafforzerebbe il principio del giusto processo, perché accusa e giudice non dovrebbero più appartenere allo stesso ordine. È una tesi che ha una sua dignità teorica e che infatti è stata sostenuta, tra gli altri, anche dall'Unione delle Camere Penali e da autorevoli voci dell'avvocatura. Nel dossier del Senato si dà atto di questa impostazione: l'idea è che un giudice davvero terzo si rafforzi se il pubblico ministero e il giudicante percorrono binari ordinamentali distinti. Sarebbe però riduttivo fermarsi allo slogan. Il processo penale giusto non si esaurisce nella separazione delle carriere; dipende anche dalla qualità della difesa, dall'accesso agli atti, dai tempi ragionevoli, dalla cultura della prova, dal rispetto della presunzione di innocenza, dal contraddittorio reale, dalla formazione degli operatori e dall'equilibrio concreto tra i poteri nel processo.
È qui che, a mio giudizio, la riforma mostrava il suo limite più grave: spostava l'attenzione sulla struttura costituzionale, ma non risolveva i problemi quotidiani della giustizia. I cittadini non soffrono la Costituzione; soffrono processi troppo lunghi, rinvii, scoperture di organico, cancellerie in affanno, uffici disomogenei, archivi arretrati, difficoltà tecnologiche, comunicazioni inefficienti, personale insufficiente. Sul terreno dell'efficienza, i dati del Ministero della giustizia mostrano che gli interventi organizzativi e di investimento stanno incidendo: rispetto al 2019, il disposition time civile si è ridotto del 27,5 per cento e quello penale del 37,8 per cento nei dati riferiti a giugno 2025; il PNRR giustizia, inoltre, ha destinato ingenti risorse a capitale umano, digitalizzazione e riduzione dell'arretrato. Tutto questo dimostra una verità semplice: la giustizia si può migliorare anche senza toccare la Costituzione, e anzi spesso si migliora proprio intervenendo sulla macchina amministrativa e non sull'ossatura costituzionale.
Vi è poi un profilo che considero centrale e che nel dibattito pubblico è stato talvolta trattato con leggerezza: una riforma costituzionale blindata apre la strada a leggi attuative capaci di incidere in modo assai più penetrante di quanto non appaia nel testo votato. La Costituzione, soprattutto quando viene resa più generica o quando rinvia a discipline successive, crea cornici. E le cornici vengono poi riempite dalle maggioranze politiche del momento. Il rischio, in una stagione segnata da pulsioni populiste e da una generale tendenza in varie democrazie a ridimensionare i contropoteri, è che le norme attuative diventino il luogo in cui si sposta progressivamente il baricentro verso l'esecutivo o verso una più debole autonomia del pubblico ministero. Non significa dire che qualunque riforma produca automaticamente una deriva autoritaria; significa però prendere sul serio la lezione europea sullo Stato di diritto: gli equilibri si incrinano per gradi, non per improvvisa dichiarazione. Lo stesso dossier del Senato richiama le preoccupazioni espresse dal CSM e da altri soggetti istituzionali circa l'indebolimento degli organi di autogoverno e i riflessi sull'autonomia dei pubblici ministeri.
Per questa ragione ritengo che il metodo sia stato quasi tanto problematico quanto il merito. Una grande riforma costituzionale della giustizia non può essere scritta come una prova di forza della maggioranza. Su questioni che riguardano l'assetto dei poteri, l'opposizione deve poter incidere davvero, non solo testimoniare dissenso. Deve poter proporre emendamenti, correttivi, contrappesi, salvaguardie. Il costituzionalismo democratico vive di questo: non di un potere che vince e piega la forma dello Stato, ma di un potere che si autolimita. La Costituzione italiana, nata dalla Resistenza e dall'antifascismo, è precisamente un sistema di limiti reciproci. Ecco perché, anche a voler ammettere che alcune intenzioni dichiarate della riforma fossero condivisibili, il modo in cui essa è stata portata avanti la rendeva, sul piano politico-costituzionale, difficilmente accettabile.
Detto questo, fermarsi al "No" sarebbe sterile. Occorre dire con nettezza che la giustizia va riformata, ma in altro modo. La prima riforma concreta, a mio avviso, riguarda la governance degli uffici giudiziari. I magistrati conoscono il diritto, il processo, la giurisprudenza, la tecnica della decisione. Non è affatto detto, però, che siano anche i soggetti più adatti a dirigere strutture complesse sotto il profilo organizzativo e gestionale. Un tribunale o una procura non sono solo luoghi di giurisdizione; sono anche organizzazioni articolate, con flussi di lavoro, risorse, personale amministrativo, sistemi informatici, spazi, archivi, rapporti con utenza e professionisti. La dirigenza dei servizi dovrebbe essere affidata in misura ben più ampia a figure manageriali di alta competenza, con formazione specifica in organizzazione pubblica, amministrazione, gestione delle risorse e innovazione. Il magistrato deve giudicare o esercitare l'azione penale; non essere costretto a supplire a una carenza strutturale di management. Questa, sì, sarebbe una riforma seria e immediatamente utile.
La seconda riforma riguarda il piano di parità tra accusa e difesa. Qui va detto con franchezza che il principio è già in Costituzione: l'articolo 111 afferma che il processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Il problema, dunque, non è l'assenza del principio, ma la sua insufficiente attuazione concreta. Accusa e difesa dovrebbero stare sempre sullo stesso piano, non solo nella formula costituzionale ma nella prassi quotidiana. Ciò significa, per esempio, rafforzare il diritto della difesa all'accesso tempestivo e pieno agli atti, investire seriamente sul patrocinio a spese dello Stato, evitare squilibri investigativi irragionevoli, garantire tempi congrui per le attività difensive, valorizzare il contraddittorio nella formazione della prova e limitare la tentazione di una cultura processuale ancora talvolta sbilanciata verso l'impostazione dell'accusa. La vera uguaglianza processuale non nasce da una formula identitaria sulla carriera del pubblico ministero, ma da garanzie operative forti e verificabili.
La terza riforma è quella del personale. Nessuna architettura costituzionale regge se mancano magistrati, funzionari, cancellieri, tecnici informatici e personale amministrativo stabile. Il Ministero della giustizia ha legato il raggiungimento degli obiettivi del PNRR proprio all'immissione di capitale umano e all'abbattimento dell'arretrato. Questo significa che il collo di bottiglia è in larga parte organizzativo e quantitativo. Servono concorsi regolari, programmazione pluriennale degli organici, stabilizzazione delle professionalità utili, formazione continua e distribuzione equilibrata delle risorse sul territorio. È inutile promettere "grandi riforme epocali" se poi la macchina giudiziaria resta sguarnita nei suoi snodi essenziali.
La quarta riforma, strettamente connessa alla precedente, è la digitalizzazione vera. Non quella evocata nei convegni, ma quella che riduce tempi morti, duplicazioni, errori materiali e opacità documentali. Il Ministero ha indicato la digitalizzazione come asse strategico dell'azione 2026, con particolare riguardo al processo civile telematico e ai nuovi applicativi a supporto delle attività giurisdizionali e di cancelleria. La Commissione europea continua a considerare l'efficienza, la qualità e l'indipendenza del sistema giustizia come indicatori essenziali dello Stato di diritto. Un sistema moderno deve consentire alle parti di seguire agevolmente il fascicolo, alle cancellerie di lavorare meglio, ai magistrati di avere strumenti affidabili, ai difensori di interagire senza inutili ostacoli burocratici. Anche qui, la Costituzione non è il problema: il problema è rendere la giustizia un servizio pubblico realmente funzionante.
La quinta riforma è culturale e riguarda il pubblico ministero. Nel nostro ordinamento il pubblico ministero non dovrebbe mai essere pensato come longa manus dell'esecutivo, né come antagonista politico di qualcuno, né come figura separata da una cultura comune della giurisdizione. Ma, allo stesso tempo, non si può ignorare l'esigenza di rafforzare la percezione di terzietà del giudice e la fiducia delle parti. La soluzione, a mio parere, non è riscrivere la Costituzione per dividere simbolicamente due mondi, bensì rafforzare incompatibilità, regole di passaggio effettivamente rigorose, formazione distinta sulle funzioni, criteri trasparenti negli incarichi, limiti chiari alla comunicazione pubblica nei procedimenti pendenti, e un'etica istituzionale che tenga insieme autonomia e misura. In una parola: più sobrietà di ruolo e più garanzie, non meno Costituzione.
La sesta riforma è la responsabilità, ma senza scorciatoie punitive. Un ordinamento democratico non può accettare né l'irresponsabilità di fatto né la soggezione del giudice al timore della rappresaglia politica o mediatica. Occorrono valutazioni di professionalità più serie, criteri di conferimento degli incarichi più trasparenti, controlli disciplinari credibili ma non eterodiretti, e un sistema che premi efficienza, equilibrio e qualità del lavoro. La proposta di un'Alta Corte disciplinare separata, così come concepita nella riforma bocciata, aveva suscitato rilievi critici proprio per i possibili effetti sull'assetto dell'autogoverno e sul delicato equilibrio tra indipendenza e responsabilità. La sfida, dunque, resta aperta, ma va affrontata con finezza costituzionale, non con semplificazioni.
La settima riforma è forse la più dimenticata: la depenalizzazione intelligente e la razionalizzazione del carico giudiziario. Una parte rilevante della lentezza della giustizia dipende dal fatto che si continua a riversare nel sistema penale una quantità eccessiva di questioni che potrebbero essere trattate diversamente, con strumenti amministrativi, civili, riparativi o di mediazione. Riformare la giustizia non significa solo toccare i vertici; significa anche decidere quali conflitti meritino davvero il processo penale e quali, invece, debbano essere governati con altri strumenti. Una giurisdizione sovraccarica non è più giusta: è semplicemente più fragile.
L'ottava riforma è quella del rapporto tra cittadino e giustizia. La giurisdizione deve tornare a essere comprensibile. Troppo spesso il cittadino avverte il sistema giudiziario come opaco, lento, distante, talvolta autoreferenziale. Servono comunicazione istituzionale migliore, linguaggio più chiaro negli atti quando possibile, servizi di orientamento, attenzione all'accessibilità, tutela effettiva delle persone fragili, ambienti e procedure meno ostili. Anche questo è Stato di diritto: non solo indipendenza dall'esterno, ma anche intelligibilità e affidabilità verso l'interno della società.
Per tutte queste ragioni, il voto referendario non dovrebbe essere interpretato come una vittoria dell'immobilismo. Al contrario, è stato il rifiuto di una cattiva via di riforma. Una parte importante del Paese ha detto: la giustizia va cambiata, ma non sacrificando l'equilibrio costituzionale, non con una logica muscolare, non consegnando a future norme attuative il potere di alterare, passo dopo passo, il rapporto tra magistratura, politica e diritti. In una democrazia matura si può e si deve criticare la magistratura, si possono e si devono correggere inefficienze, corporativismi e storture. Ma è cosa diversa usare la revisione costituzionale come terreno di scontro identitario. La Costituzione serve proprio a impedire che il conflitto politico del presente diventi deformazione permanente dell'assetto istituzionale.
Il punto più serio, in fondo, è questo: la giustizia non si salva mettendo mano alla Costituzione quando non è strettamente necessario; si salva rendendo gli uffici più efficienti, separando le competenze gestionali da quelle giurisdizionali, realizzando davvero la parità tra accusa e difesa, investendo sul personale, sul digitale, sui diritti della difesa, sulla cultura delle garanzie e sulla responsabilità equilibrata. La magistratura va riformata, sì. Ma la Costituzione va toccata soltanto quando è davvero l'ultima strada, non la prima. E in questo referendum, a mio avviso, non lo era affatto.
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