Amnistia e indulto per un’equa dignità

11.11.2020

Ogniqualvolta che in Italia si parla dell'enorme problematica del sovraffollamento delle carceri si sente parlare di due differenti istituti giuridici: amnistia e indulto, e della cosiddetta "riforma Orlando" (legge n.103/2017).

Entriamo nel dettaglio.

Amnistia è l'estinzione del reato, quindi lo Stato rinuncia all'applicazione della pena; contrariamente l'indulto è l'estinzione della pena con il quale lo Stato non cancella il reato ascritto ma si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena. Entrambi sono istituti giuridici a carattere generale e ad efficacia retroattiva.

Attualmente amnistia e indulto, vengono concessi secondo l'art. 79 Cost. c. 1, che recita: "L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera". Purtroppo, causa quorum elevato, il suddetto articolo costituzionale è stato applicato dal 1992 ad oggi solo una volta; in occasione della l. n. 241/2006 che afferma che: "E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.".

La "riforma Orlando", modificando il Codice Penale, quello di Procedura Penale e l'ordinamento penitenziario, favorisce misure come il "processo a distanza", la "riforma della prescrizione" e "misure alternative alla detenzione" quali: l'affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare e la semilibertà, che notoriamente disincentivano l'affollamento delle strutture. Ovviamente le misure alternative al carcere sono concesse soltanto sulla base di determinati prerequisiti.

L'affollamento delle carceri italiane è dovuto al sistema carcerario-centrico, che a differenza di quello scandivano, non pone quasi mai al centro la riabilitazione e il reinserimento sociale.

Il sistema detentivo scandivano è tutto basato sul benessere psico-fisico del condannato. Le carceri sembrano più dei residence con spazi verdi comprese di camere singole e bagno privato; mensa in comune con le guardie, spesso anche donne (per abbassare il livello di testosterone dell'ambiente prettamente maschile); corsi di formazione per tutti i detenuti e persino yoga; lavoro quotidiano all'interno della struttura sotto una sorveglianza discreta delle guardie; e soprattutto aree adibite per l'accoglienza di famiglia con bambini per un weekend premio.

L'affollamento e le condizioni di reclusione nelle nostre prigioni sono state ritenute come "inumane e degradanti" quindi condannabili, dalla Corte di Strasburgo, in violazione dell'art. 3 della Carta Cedu.

In questo periodo di pandemia non sarebbe il caso di fare una seria e profonda riflessione su amnistia e indulto, soprattutto perché le carceri possono diventare dei focolai ad orologeria che possono riguardare sia le guardie penitenziarie sia i condannati, che comunque sono persone e quindi devono avere dignità umana?

Per approfondimenti lascio il testo integrale della L. 23 giugno n. 103/2017