Afghanistan, diritto d’asilo e rotta balcanica: quando la protezione diventa intermittente

13.04.2026

Non mi dimenticherò mai le immagini del 15 agosto 2021, quando Kabul è caduta. L'aeroporto internazionale Hamid Karzai International Airport è diventato l'ultimo confine possibile tra la vita e la paura. Migliaia di persone correvano, si accalcavano, imploravano una via d'uscita. Alcuni si aggrappavano agli aerei in partenza, in una disperazione che ha segnato la coscienza collettiva. In quei giorni si è attivato un ponte aereo internazionale guidato dagli Stati Uniti per evacuare diplomatici, cittadini stranieri e collaboratori afghani. L'Italia, con l'operazione Operazione Aquila Omnia, ha concluso le evacuazioni il 27 agosto 2021, portando in salvo 5.011 persone, di cui 4.890 cittadini afghani, con 90 voli. Il 30 agosto, l'ultimo soldato americano ha lasciato l'Afghanistan, ponendo formalmente fine a vent'anni di presenza militare.

Eppure, mentre gli aerei decollavano, una parte enorme di quella popolazione restava indietro. Molti di coloro che avevano collaborato con le forze occidentali non sono riusciti a evacuare. Persone esposte, riconoscibili, tracciabili. Persone che sapevano – con una lucidità che il diritto non può ignorare – che non ci sarebbe stata salvezza. I talebani avevano i nomi, i registri, le informazioni. E con esse, il potere di colpire.

Ricordo madri che affidavano i propri figli, anche neonati, ai soldati occidentali, nella speranza di garantire almeno a loro un futuro. Ricordo una fuga che non è stata solo militare, ma anche morale. I contingenti della NATO hanno lasciato il Paese in modo rapido, senza che si realizzasse una protezione effettiva per tutti coloro che avevano collaborato. I visti umanitari non sono arrivati per tutti. E chi è rimasto indietro ha dovuto affrontare le conseguenze di una esposizione totale.

Questa è la storia di uno di loro.

Di uno di quei volti che non sono riusciti a salire su quegli aerei.

Di uno di quelli che non hanno avuto un corridoio, un visto, una protezione.

È la storia di un uomo che non chiede pietà, ma riconoscimento.

Che non racconta per accusare, ma per esistere.

E forse è proprio qui che il diritto deve imparare a fermarsi un momento:

a guardare, prima ancora che a giudicare.

Un uomo afgano, oggi trentacinquenne, che ha collaborato con le forze occidentali e che, proprio per questo, si è trovato nella condizione più pericolosa possibile: quella di essere identificabile, riconoscibile, e quindi perseguitabile. La sua fuga non è stata organizzata, non è stata protetta, non è stata garantita. È stata affidata al caso, alla resistenza, alla capacità di sopravvivere in un sistema che, nel momento più critico, ha smesso di funzionare.

Da qui inizia il suo viaggio. E da qui, soprattutto, inizia una domanda giuridica che non può più essere elusa: cosa resta del diritto, quando chi avrebbe dovuto essere protetto viene lasciato indietro?

Questa è la vicenda di un uomo di 35 anni che, nel 2014, lascia il proprio Paese per sottrarsi a minacce riconducibili ai talebani non è soltanto una narrazione individuale: è un banco di prova concreto per la tenuta dell'ordinamento internazionale ed europeo dei diritti fondamentali. In essa si intrecciano, in modo drammaticamente evidente, il diritto d'asilo, il divieto di respingimento, la tutela della dignità umana e le garanzie procedurali minime che ogni Stato è tenuto a riconoscere.

Il presupposto giuridico della fuga è chiaro. Il timore fondato di persecuzione colloca il soggetto nel perimetro di applicazione della Convenzione di Ginevra del 1951, il cui art. 33 sancisce il principio di non-refoulement, ossia il divieto di espellere o respingere una persona verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate. Tale principio ha ormai natura consuetudinaria e vincola gli Stati anche al di fuori del mero ambito convenzionale. A livello costituzionale interno, esso trova una corrispondenza nell'art. 10, comma 3, della Costituzione italiana, che riconosce il diritto d'asilo allo straniero cui sia impedito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.

Tuttavia, il percorso che conduce dall'Afghanistan all'Italia rivela una sistematica frattura tra il diritto proclamato e il diritto applicato.

Il viaggio non è soltanto pericoloso. È anche profondamente oneroso. Non esiste gratuità nella fuga, quando mancano vie legali di accesso alla protezione.

Il protagonista affida il proprio percorso a una rete organizzata già contattata in Afghanistan dalla sua famiglia. Non si tratta di incontri casuali lungo la strada, ma di una vera e propria filiera: soggetti diversi che, tappa dopo tappa, gestiscono il passaggio – a piedi attraverso le montagne, in auto lungo i confini, in condizioni spesso precarie e rischiose.

Il costo complessivo del viaggio ammonta a circa 12.000 euro.

Una cifra che, letta superficialmente, potrebbe sembrare il prezzo di un viaggio in condizioni dignitose, quasi "di prima classe". In realtà, è il prezzo della vulnerabilità. È il costo di un sistema che promette passaggi e consegne, ma restituisce sofferenza.

Perché chi paga non compra sicurezza.

Compra esposizione.

Compra giorni e notti nei boschi, attraversamenti a piedi in montagna, attese interminabili.

Compra il rischio concreto di essere derubato, picchiato, abbandonato.

Compra la possibilità di essere trattenuto, respinto, umiliato.

In molti casi, compra anche qualcosa di più grave: violenze, soprusi, torture e sfruttamento.ò

Il pagamento, dunque, non è una garanzia. È un ingresso forzato in una filiera opaca, in cui il migrante diventa oggetto di transito, non soggetto di diritto.

E mentre queste persone consumano tutto ciò che hanno – spesso indebitando intere famiglie – si alimenta un sistema economico parallelo, altamente redditizio. I proventi del traffico di migranti non restano isolati: vengono reinvestiti in altre attività illecite, rafforzando reti criminali transnazionali e consolidando un'economia dell'illegalità che prospera proprio sull'assenza di alternative legali.

È qui che la questione si fa inevitabilmente politica, prima ancora che giuridica.

Se il risultato concreto dell'assenza di canali legali è questo – un mercato da migliaia di euro, fondato su sofferenza, violenza e sfruttamento – allora la domanda non è più se intervenire, ma come.

E la risposta, per quanto scomoda, è sotto gli occhi di tutti:

non sarebbe più conforme ai principi del diritto internazionale e ai valori costituzionali prevedere corridoi umanitari sicuri, accessibili e regolati?

Corridoi che sottraggano le persone alla necessità di rivolgersi ai trafficanti.

Corridoi che interrompano questa economia della disperazione.

Corridoi che restituiscano al diritto la sua funzione originaria: proteggere, non inseguire.

Perché ogni viaggio pagato come se fosse "di prima classe" e vissuto come una discesa nella violenza rappresenta, in fondo, una sconfitta del sistema giuridico nel suo complesso.

Il ricorso a una rete organizzata di intermediari, per un costo complessivo di circa 12.000 euro, introduce il tema del traffico di migranti, disciplinato dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Tuttavia, la dimensione giuridica di tale fenomeno non può essere ridotta a una mera logica repressiva. La giurisprudenza internazionale ha più volte evidenziato come l'assenza di canali legali di ingresso costituisca uno dei principali fattori che alimentano tali reti, ponendo i migranti in una condizione di dipendenza strutturale.

Il punto di massima criticità emerge lungo la rotta balcanica, in particolare in Bulgaria e Ungheria. Qui il racconto si fa giuridicamente dirompente. I respingimenti reiterati, accompagnati da spoliazione e violenza, si collocano in aperto contrasto con gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta in modo assoluto i trattamenti inumani o degradanti.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è, sul punto, estremamente chiara. Nella sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia (2012), la Corte ha affermato che il respingimento collettivo di migranti, effettuato senza un esame individuale delle loro posizioni, viola sia l'art. 3 CEDU sia l'art. 4 del Protocollo n. 4 (divieto di espulsioni collettive). La Corte ha inoltre sottolineato che la responsabilità dello Stato sussiste anche quando l'azione si svolge al di fuori del territorio nazionale, ogniqualvolta esso eserciti un controllo effettivo sulla persona.

Ancora più rilevante, per il caso in esame, è la sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia (2011), nella quale la Corte ha riconosciuto che il trasferimento di un richiedente asilo verso un Paese membro in cui le condizioni di accoglienza risultino degradanti integra una violazione dell'art. 3 CEDU. Il principio che ne deriva è di portata generale: gli Stati non possono sottrarsi alle proprie responsabilità invocando meccanismi di cooperazione, come il sistema Dublino, quando ciò comporti una compromissione dei diritti fondamentali.

Il transito in Iran e in Turchia evidenzia anzitutto la condizione di totale precarietà giuridica dei migranti nei Paesi di passaggio. L'assenza di un sistema di protezione effettivo costringe il soggetto a vivere in condizioni di clandestinità materiale: nascosto, esposto, privo di qualsiasi garanzia. In tale contesto si inseriscono episodi di violenza privata – furti a mano armata, sottrazione di beni essenziali – che non possono essere letti come meri fatti criminali isolati, ma come elementi strutturali di un percorso in cui la persona è privata di ogni tutela.

Nel racconto dell'uomo afgano, i respingimenti in Bulgaria e Ungheria appaiono privi di qualsiasi valutazione individuale. La sottrazione di beni essenziali, l'abbandono in condizioni di estrema vulnerabilità e i pestaggi riferiti delineano un quadro che, se accertato, si avvicina in modo significativo a diverse fattispecie già censurate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In primo luogo, viene in rilievo la violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta in modo assoluto i trattamenti inumani o degradanti. La Corte ha chiarito, in una giurisprudenza ormai consolidata, che rientrano in tale ambito non solo le violenze fisiche dirette, ma anche condizioni di abbandono materiale e privazione dei beni essenziali tali da ledere la dignità della persona. In tal senso, la sentenza M.S.S. c. Belgio e Grecia (2011) ha riconosciuto che l'esposizione a condizioni di estrema precarietà e indigenza può integrare una violazione dell'art. 3.

In secondo luogo, si configura il divieto di espulsioni collettive sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione. Nella sentenza Hirsi Jamaa e altri c. Italia (2012), la Corte ha affermato che ogni misura di allontanamento deve essere preceduta da un esame individuale della posizione del migrante. I respingimenti sommari, effettuati in modo automatico e senza accesso a una procedura di asilo, sono incompatibili con tale obbligo.

Ulteriore profilo riguarda la possibile violazione dell'art. 13 della Convenzione, relativo al diritto a un ricorso effettivo. L'assenza di accesso a un avvocato, a un interprete o a una procedura di protezione internazionale impedisce al migrante di far valere i propri diritti, svuotando di contenuto le garanzie previste.

Infine, la combinazione di respingimento e rischio di ulteriori violazioni nei Paesi di destinazione richiama nuovamente il principio di non-refoulement, quale corollario dell'art. 3 CEDU e dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.

A ciò si aggiunge il profilo della detenzione. Il trattenimento per cinque giorni in una struttura di polizia, senza evidenza di garanzie procedurali effettive, richiama direttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza CEDU in materia di privazione della libertà personale. L'art. 5 della Convenzione impone che ogni detenzione sia conforme alla legge, necessaria e accompagnata dalla possibilità di ricorso a un giudice. L'assenza di tali garanzie trasforma la detenzione amministrativa in una misura arbitraria.

Il passaggio in Austria rappresenta una cesura. Non emergono episodi di violenza analoghi, ma la protezione resta condizionata dal sistema Dublino, che può comportare trasferimenti verso Paesi non sempre in grado di garantire condizioni adeguate. Tuttavia, è proprio nel viaggio in treno verso l'Italia che accade qualcosa di diverso. Privo di biglietto, viene aiutato da alcune persone che scelgono di non denunciarlo, di non ostacolarlo e di accompagnarlo verso il cibo più adatto a lui. Gesti semplici, quasi invisibili, ma carico di significato. In quel momento, il diritto, che lungo la rotta era apparso distante, si manifesta nella sua forma più elementare: l'umanità.

L'arrivo in Italia nel 2015 rappresenta il primo vero approdo giuridico. Ottiene un permesso di soggiorno, inizia a lavorare, costruisce una prospettiva. Ma la stabilità è fragile. Il permesso scade. Il rinnovo si inceppa tra tempi amministrativi lunghi e incertezze. Otto mesi di attesa, appuntamenti fissati a distanza di mesi, indicazioni contraddittorie.

Il protagonista, infatti, non disponeva delle risorse necessarie per sostenere i costi di un avvocato. Ed è proprio qui che emerge una dimensione spesso invisibile ma fondamentale dello Stato di diritto: il ruolo degli avvocati che operano in contesti di marginalità, i cosiddetti "avvocati di strada".

Queste figure rappresentano una cerniera essenziale tra diritto formale e diritto effettivo. Intervengono laddove il sistema rischia di escludere chi non ha mezzi, restituendo concretezza al principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione. Non si limitano a offrire assistenza legale, ma rendono accessibile la giustizia a chi, altrimenti, ne resterebbe fuori.In questo senso, la difesa non è solo una prerogativa tecnica, ma un presidio di civiltà giuridica. Senza questi interventi, il diritto rischierebbe di rimanere appannaggio di chi può permetterselo, tradendo la sua funzione più autentica: quella di proteggere, soprattutto, i più vulnerabili.

In questo contesto, il ricorso giurisdizionale assume un ruolo centrale. Esso rappresenta non solo uno strumento di difesa individuale, ma anche un meccanismo di riequilibrio del sistema, volto a ricondurre l'azione amministrativa entro i limiti della legalità.

Ciò che emerge, in definitiva, è una tensione strutturale tra controllo delle frontiere e tutela dei diritti fondamentali. Una tensione che non può essere risolta attraverso una compressione delle garanzie, ma richiede un rafforzamento degli strumenti di protezione.

La storia di questo uomo non è un'eccezione patologica. È una manifestazione paradigmatica di un sistema in cui il diritto rischia di diventare intermittente: forte nei testi, debole nella prassi. Ed è proprio in questa intermittenza che si gioca la credibilità dell'ordinamento giuridico europeo.

Perché il diritto, se vuole rimanere tale, non può limitarsi a enunciare principi. Deve essere capace di resistere alla prova dei fatti. Deve operare nei luoghi in cui la persona è più vulnerabile. Deve, in ultima analisi, dimostrare di essere non solo un sistema di norme, ma uno strumento effettivo di protezione della dignità umana.


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