Afghani di ritorno dall’Iran: donne, persecuzioni e non-refoulement

19.09.2026
Reuters
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Continua il ritorno di migliaia di cittadini afghani dall'Iran verso l'Afghanistan. Alla frontiera di Islam Qala, Reuters ha raccolto le testimonianze di famiglie che arrivano con pochissime risorse, dopo che la guerra, le sanzioni e una fortissima inflazione hanno eroso il valore dei salari e reso sempre più difficile trovare un lavoro e sostenere il costo della vita in Iran. Il rientro, in molti casi, non nasce quindi dalla percezione che l'Afghanistan sia diventato un luogo più sicuro, ma dall'impossibilità concreta di continuare a vivere nel Paese che li aveva accolti.

È una distinzione fondamentale, soprattutto quando questi movimenti vengono utilizzati nel dibattito sull'asilo come possibile indicatore di una normalizzazione dell'Afghanistan. Il fatto che una persona torni nel proprio Paese non dimostra, di per sé, che siano venute meno le condizioni che possono fondare il riconoscimento della protezione internazionale. Occorre comprendere perché sia tornata, in quali condizioni e quali rischi incontrerebbe una persona con caratteristiche analoghe.

Il problema assume una dimensione particolarmente evidente per le donne e le ragazze afghane. Alcune delle persone intervistate da Reuters raccontano di aver potuto studiare, lavorare o comunque disporre in Iran di spazi di autonomia oggi fortemente ridotti una volta rientrate in Afghanistan. Una quindicenne intervistata alla frontiera ha descritto, per esempio, la perdita delle prospettive educative che aveva avuto in Iran.

Non si tratta soltanto di una valutazione politica o sociale. Il quadro giuridico europeo è ormai particolarmente netto. La più recente Country Guidance: Afghanistan, pubblicata dall'EUAA nel giugno 2026, continua a individuare nelle autorità talebane de facto il principale attore di persecuzione e di danno grave nel Paese. Per quanto riguarda specificamente donne e ragazze, l'Agenzia europea richiama l'insieme sistematico delle restrizioni introdotte dopo il ritorno dei Talebani al potere.

Anche le Nazioni Unite continuano a documentare limitazioni all'accesso all'istruzione, al lavoro e alla partecipazione alla vita pubblica. Il 7 settembre 2026 il Segretario generale dell'ONU ha nuovamente denunciato le politiche discriminatorie che incidono praticamente su ogni aspetto della vita delle donne e delle ragazze afghane.

Sul piano del diritto dell'Unione europea esiste poi un precedente particolarmente rilevante. Con la sentenza del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C-608/22 e C-609/22, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che l'insieme delle misure discriminatorie adottate nei confronti delle donne dal sistema talebano può raggiungere il livello di gravità necessario per costituire persecuzione. La Corte ha inoltre chiarito che, nell'esame della domanda di protezione di una donna afghana, le autorità nazionali possono tenere conto della sua nazionalità e del suo genere senza dover necessariamente accertare ulteriori elementi individualizzanti del rischio.

Questo dato rende ancora più delicata qualsiasi equivalenza tra "ritorno" e "sicurezza".

Il principio di non-refoulement, sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, vieta infatti di respingere o rinviare un rifugiato verso territori nei quali la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi contemplati dalla Convenzione. Nel diritto dell'Unione il medesimo principio è oggi espressamente richiamato dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1347, mentre l'articolo 9 dello stesso regolamento comprende tra gli atti di persecuzione anche misure discriminatorie sufficientemente gravi e atti specificamente connessi al genere.

A ciò si aggiunge la tutela derivante dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: quando esistono motivi seri per ritenere che una persona sarebbe esposta, nel Paese di destinazione, a un rischio reale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, il divieto di allontanamento assume carattere assoluto.

Naturalmente, ogni situazione individuale deve essere valutata secondo le norme applicabili. Anche un ritorno volontario può costituire un elemento giuridicamente rilevante nell'esame della posizione personale e, in determinate circostanze, nella valutazione della permanenza dei presupposti della protezione. Ma non può essere trasformato automaticamente nella prova che le cause della persecuzione siano cessate. Il regolamento (UE) 2024/1347 richiede, quando si valuta il venir meno delle circostanze che avevano giustificato la protezione, un cambiamento significativo e non temporaneo della situazione del Paese d'origine.

È proprio questo il punto che le immagini provenienti da Islam Qala rischiano di far dimenticare. Una famiglia può attraversare nuovamente il confine afghano perché non riesce più a comprare il cibo in Iran, perché il salario non viene pagato o perché una guerra ha distrutto qualsiasi prospettiva economica. Nulla di tutto questo significa necessariamente che dall'altra parte del confine siano scomparse persecuzioni, discriminazioni o rischi per i diritti fondamentali.

Per molte donne afghane il paradosso è ancora più evidente: fuggono da un Paese nel quale la guerra e la crisi economica hanno reso la vita insostenibile per ritrovarsi in un Paese nel quale la loro libertà personale, l'istruzione e l'accesso a numerose forme di lavoro continuano a essere fortemente limitati.

Il diritto d'asilo serve precisamente a impedire che fenomeni migratori complessi vengano ridotti a un dato statistico. Contare quante persone tornano non basta. Occorre domandarsi perché tornano, quali alternative possedevano e soprattutto che cosa le attende una volta oltrepassata la frontiera.

Perché un ritorno può essere geograficamente volontario e, nello stesso tempo, essere determinato dall'assenza di qualsiasi alternativa concretamente sostenibile. E soprattutto, tornare non significa automaticamente essere al sicuro.

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