Abolire il carcere o trasformarlo? Tra utopia abolizionista, responsabilità penale e diritto alla sicurezza

17.10.2026

È possibile immaginare una società senza carceri? Dopo aver partecipato a Trieste a un incontro con Giulia De Rocco, rifletto criticamente sull'abolizionismo penale, sulla responsabilità individuale e sul diritto alla sicurezza. Un'analisi giuridica che affronta il problema delle REMS, i limiti della giustizia riparativa, il modello penitenziario scandinavo e la necessità di distinguere la riforma del carcere dall'abolizione dei CPR. Perché umanizzare la pena non significa necessariamente rinunciare alla detenzione.

Ci sono incontri che non necessariamente modificano le nostre convinzioni, ma che hanno il merito di costringerci a interrogarle più profondamente. È quanto mi è accaduto partecipando, a Trieste, all'incontro dedicato all'abolizionismo carcerario e alla sicurezza, con Giulia De Rocco, pedagogista, ricercatrice e autrice del libro Aboliamo il carcere. Immaginare un futuro senza prigioni, pubblicato da Eris Edizioni nel 2025. Un confronto interessante, durante il quale sono state affrontate questioni che considero centrali per uno Stato democratico: la funzione della pena, la responsabilità individuale, la violenza di genere, il rapporto tra sicurezza e libertà, la marginalità sociale e il ruolo delle istituzioni nella prevenzione della criminalità.

Ho ascoltato con attenzione le riflessioni di De Rocco, riconoscendo nelle sue argomentazioni una sensibilità verso la dignità delle persone private della libertà che condivido profondamente. Durante il dibattito ho voluto porle una domanda partendo dall'articolo 27 della Costituzione: quanto può dirsi costituzionalmente sostenibile un sistema penitenziario che, nella pratica, continua troppo spesso a produrre esclusione anziché reinserimento? E soprattutto, prendere sul serio la finalità rieducativa della pena significa limitarsi a riformare il carcere oppure avere il coraggio di immaginare risposte differenti alla devianza, fondate sulla prevenzione, sulla riparazione e sulla giustizia sociale?

La risposta ha messo in evidenza una distinzione significativa tra le nostre prospettive. De Rocco ha spiegato di preferire dedicare le proprie energie all'abolizione del carcere, pur riconoscendo la necessità di sostenere, nell'immediato, tutti quegli interventi capaci di migliorare concretamente la vita delle persone detenute. Una posizione coerente con il suo pensiero, che rispetto e considero meritevole di approfondimento. La mia prospettiva, tuttavia, è differente. Ritengo che il carcere debba essere trasformato radicalmente, fino a diventare un'istituzione profondamente diversa da quella che oggi conosciamo, ma non sono convinta che la sua abolizione integrale possa rappresentare una soluzione realisticamente praticabile nelle società contemporanee.

L'abolizionismo penale, del resto, non si esaurisce nella proposta di eliminare fisicamente gli istituti di detenzione. È un progetto politico più ampio, che intende modificare le condizioni economiche, sociali e culturali dalle quali possono originare determinate forme di criminalità. La povertà, l'esclusione, le discriminazioni, l'assenza di opportunità educative e lavorative, le dipendenze non adeguatamente trattate e il progressivo indebolimento dei servizi pubblici costituiscono fattori che possono contribuire, in modo diverso, alla produzione di comportamenti devianti. Su questo punto non ho particolari difficoltà a riconoscere la validità della riflessione abolizionista. Uno Stato che interviene soltanto quando un reato è già stato commesso, trascurando ogni precedente possibilità di prevenzione, è uno Stato che esercita in maniera incompleta le proprie responsabilità.

Ma esiste un passaggio sul quale ritengo necessario soffermarsi: riconoscere il peso delle condizioni sociali non significa poter spiegare qualsiasi comportamento criminale attraverso la marginalità o l'oppressione. Non tutte le persone che commettono un reato provengono da situazioni di disagio e non ogni manifestazione di violenza è riconducibile alla mancanza di opportunità. Esistono soggetti che agiscono deliberatamente, pianificando condotte gravemente lesive nella piena consapevolezza delle conseguenze. Pensiamo a determinati omicidi premeditati, agli abusi sessuali seriali, alla violenza esercitata come strumento di dominio, alla criminalità organizzata o allo sfruttamento intenzionale di persone vulnerabili. Talvolta gli autori di questi reati dispongono di risorse economiche, istruzione, prestigio e possibilità di scelta che escludono una spiegazione esclusivamente fondata sul disagio sociale.

Sarebbe semplicistico sostenere che alcune persone siano cattive per natura, perché il diritto penale non è chiamato a formulare giudizi morali sull'essenza dell'individuo, ma ad accertare fatti e responsabilità. Tuttavia, considero altrettanto semplicistico immaginare che ogni autore di una condotta violenta desideri realmente cambiare oppure che, attraverso strumenti esclusivamente educativi e relazionali, sia sempre possibile prevenire la reiterazione del comportamento. Esistono persone che non riconoscono il danno provocato, che non manifestano alcuna disponibilità a intraprendere un percorso trattamentale o che continuano a considerare legittima la sopraffazione altrui. Anche in questi casi bisogna garantire opportunità di reinserimento, senza presumere un'irrecuperabilità definitiva. Ma la sicurezza delle altre persone non può dipendere esclusivamente dalla speranza che l'autore di un reato decida, prima o poi, di modificare la propria condotta.

È proprio qui che, a mio giudizio, l'abolizionismo incontra il suo limite più difficile da superare. In un mondo ideale, nel quale nessuno scegliesse consapevolmente di provocare sofferenza e ogni conflitto potesse trovare una soluzione pacifica, potremmo certamente immaginare una società priva di carceri. Sarebbe una prospettiva desiderabile. Tuttavia, il diritto non può essere costruito esclusivamente sulla rappresentazione di una società perfetta. Deve disciplinare i rapporti tra persone reali, con interessi talvolta contrapposti, comportamenti imprevedibili e responsabilità che non sempre possono essere ricondotte a una dimensione collettiva.

Viviamo all'interno di uno Stato di diritto che riconosce libertà fondamentali, ma stabilisce anche limiti al loro esercizio quando ciò sia necessario per tutelare i diritti altrui. Il rispetto delle regole non è un elemento accessorio della convivenza democratica: rappresenta una delle condizioni attraverso cui ciascuno può esercitare le proprie libertà senza subire arbitrariamente la volontà di un'altra persona. Lo Stato, naturalmente, non può pretendere obbedienza incondizionata, né considerare legittima qualsiasi restrizione semplicemente perché prevista da un'autorità pubblica. Ogni limitazione deve trovare fondamento nella legge, rispettare la Costituzione ed essere sottoposta a controlli giurisdizionali effettivi. Tuttavia, riconoscere i rischi dell'esercizio del potere statale non significa negare che quel potere, quando adeguatamente limitato, possa essere indispensabile per proteggere chi si trova in una condizione di vulnerabilità.

Penso soprattutto alle vittime di violenza domestica, alle persone perseguitate, ai minori che subiscono abusi, alle donne minacciate da uomini che hanno già dimostrato di non rispettare prescrizioni e provvedimenti restrittivi. In queste situazioni, la solidarietà sociale e la prevenzione sono fondamentali, ma non sempre bastano a interrompere una condotta pericolosa. Talvolta sono necessari interventi coercitivi, disposti dall'autorità competente e rigorosamente proporzionati al rischio. Pretendere che la risposta possa essere affidata esclusivamente alla comunità significa anche assumersi il problema di individuare chi dovrebbe esercitare concretamente quelle funzioni di protezione e attraverso quali garanzie.

La Costituzione italiana, peraltro, non considera il diritto penale uno strumento di vendetta. L'articolo 27 sancisce la personalità della responsabilità penale, la presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, stabilendo che le pene debbano tendere alla rieducazione del condannato. A questi principi si affiancano l'articolo 13, che tutela l'inviolabilità della libertà personale, e l'articolo 25, che consacra il principio di legalità in materia penale. Ne deriva un sistema nel quale la privazione della libertà può trovare giustificazione soltanto entro limiti rigorosi e non può mai trasformarsi nella negazione della dignità umana.

La responsabilità penale personale, sulla quale durante l'incontro è stata proposta una lettura critica, rappresenta a mio avviso una garanzia irrinunciabile. Riconoscere che le istituzioni abbiano responsabilità nella prevenzione del disagio e delle disuguaglianze non significa poter dissolvere la responsabilità individuale all'interno di quella collettiva. Possiamo certamente affermare che una società abbia fallito nel garantire determinate opportunità; ma possiamo anche riconoscere che una persona imputabile, nelle condizioni previste dalla legge, abbia consapevolmente scelto di commettere un reato. Le due affermazioni non sono incompatibili. Anzi, mantenerle distinte consente di evitare tanto la criminalizzazione della povertà quanto la deresponsabilizzazione indiscriminata degli autori di condotte lesive.

Ciò non significa difendere l'attuale organizzazione penitenziaria italiana. I dati del Ministero della Giustizia al 30 settembre 2026 indicano 66.063 persone detenute a fronte di una capienza regolamentare di 51.295 posti. Uno squilibrio gravissimo, che si riflette sulle condizioni materiali della detenzione, sull'accesso alle cure, sulle possibilità educative e lavorative e sulla qualità complessiva dell'esecuzione penale. Il sovraffollamento non rappresenta soltanto una difficoltà gestionale: può determinare violazioni dei diritti fondamentali, come dimostra la condanna pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Torreggiani e altri contro Italia del 2013. Uno Stato che priva una persona della libertà assume una responsabilità particolarmente intensa sulla sua salute, sulla sua integrità e sulle condizioni in cui viene eseguita la misura.

Ed è proprio per questo che non considero accettabile un sistema nel quale il carcere venga utilizzato per concentrare problemi sociali che le istituzioni non sono state capaci di affrontare altrove. Una persona con una dipendenza deve poter ricevere un trattamento adeguato; chi vive in povertà deve avere accesso a opportunità concrete; chi presenta una patologia deve poter contare sull'assistenza sanitaria. L'esecuzione penale non può sostituire le politiche abitative, il welfare o i servizi territoriali. Ma, allo stesso tempo, non possiamo sostenere che l'eliminazione del carcere risolverebbe automaticamente le situazioni di pericolosità che oggi richiedono risposte complesse.

Questa riflessione mi conduce a una questione che considero centrale e sulla quale sarebbe interessante ampliare il confronto abolizionista: il destino delle persone sottoposte a misure di sicurezza detentive presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le REMS. Che cosa accadrebbe a queste persone in un sistema nel quale si intendesse eliminare integralmente qualsiasi struttura di privazione della libertà? E soprattutto, quali strumenti garantirebbero contemporaneamente il diritto alle cure, la dignità dell'individuo e la protezione della collettività nei casi di pericolosità concretamente accertata?

Le REMS rappresentano il risultato del lungo processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, avviato attraverso diversi interventi legislativi e culminato con la legge n. 81 del 2014. La chiusura degli OPG è stata una conquista di civiltà giuridica e sanitaria. Per troppo tempo quelle strutture avevano incarnato una concezione custodialistica della malattia mentale, nella quale la necessità di cura poteva essere subordinata a logiche di segregazione e isolamento. Il nuovo sistema ha cercato di restituire centralità alla dimensione terapeutica, affidando la gestione delle REMS al servizio sanitario e configurando il ricovero come soluzione residuale rispetto alle misure non detentive.

Per comprendere la complessità del problema è indispensabile distinguere l'infermità mentale dall'imputabilità e dalla pericolosità sociale. Gli articoli 88 e 89 del codice penale disciplinano rispettivamente il vizio totale e il vizio parziale di mente. Quando, al momento del fatto, una condizione di infermità esclude completamente la capacità di intendere o di volere, la persona non è imputabile; quando tale capacità risulta grandemente scemata, ma non esclusa, si applica una diversa disciplina, che consente la diminuzione della pena. L'accertamento dell'infermità non determina, tuttavia, automaticamente l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva. È necessaria una specifica valutazione giudiziaria della pericolosità sociale, nei termini previsti dall'ordinamento, oltre alla verifica dell'inadeguatezza delle soluzioni meno restrittive.

È fondamentale non alimentare alcuna associazione automatica tra patologia psichiatrica e criminalità. La diagnosi di un disturbo mentale non costituisce una prova di pericolosità, né può giustificare di per sé una restrizione della libertà personale. Allo stesso modo, bisogna evitare di confondere le persone con infermità rilevanti ai fini dell'imputabilità con gli autori di reato pienamente capaci di intendere e di volere. Sono situazioni giuridicamente differenti, che richiedono risposte differenti. Il diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione deve essere garantito indipendentemente dalla posizione giudiziaria, mentre qualsiasi misura privativa della libertà deve rispettare il principio della minima restrizione necessaria.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2022, ha affrontato proprio le criticità del sistema delle REMS, chiarendo che si tratta di strutture dalla marcata finalità terapeutico-riabilitativa, ma comunque caratterizzate da una componente custodiale. La Consulta ha richiamato il principio dell'extrema ratio e la necessità di assicurare adeguate garanzie legislative, evidenziando le difficoltà prodotte dalla frammentazione delle competenze istituzionali e dall'insufficienza delle risorse disponibili. La misura di sicurezza non può diventare un internamento senza prospettive: deve essere disposta nei casi previsti dalla legge, giustificata da presupposti concreti, sottoposta a periodiche rivalutazioni e rispettosa dei limiti di durata applicabili.

Le difficoltà organizzative sono tutt'altro che marginali. Secondo la relazione del Ministero della Giustizia relativa al 2025, alla data del 7 novembre risultavano 675 persone ricoverate nelle 30 REMS attive sul territorio nazionale, mentre altre 670 erano in attesa di collocamento, delle quali 44 ristrette in istituti penitenziari. Questi numeri, che fotografano una specifica rilevazione e non possono essere interpretati automaticamente come fabbisogno di nuovi posti, evidenziano comunque uno squilibrio preoccupante tra provvedimenti giudiziari e capacità del sistema di darvi esecuzione.

La soluzione non consiste semplicemente nel moltiplicare le strutture custodiali. Occorre rafforzare i Dipartimenti di salute mentale, sviluppare programmi terapeutici individualizzati, predisporre servizi territoriali e residenziali intermedi, garantire continuità assistenziale e intervenire tempestivamente sulle situazioni nelle quali una misura detentiva possa essere evitata. Tuttavia, anche immaginando un sistema sanitario particolarmente efficiente, rimarrebbe il problema delle persone per le quali l'autorità giudiziaria abbia accertato una pericolosità tale da non consentire, in quel momento, una gestione sicura mediante strumenti meno restrittivi.

Non possiamo ignorare che alcune condizioni richiedano assistenza sanitaria intensiva, interventi specialistici continuativi e ambienti adeguatamente protetti. Non possiamo neppure ritenere che la famiglia o la comunità siano sempre nelle condizioni di assumere responsabilità tanto complesse. Il ricorso alla sola rete sociale rischierebbe, in determinate circostanze, di trasferire obblighi assistenziali e problemi di sicurezza su persone prive delle competenze e delle risorse necessarie.

Per questo considero indispensabile mantenere strutture sanitarie specializzate come le REMS, migliorandone radicalmente funzionamento, accessibilità, qualità terapeutica e collegamento con il territorio. Naturalmente, la loro esistenza non deve giustificare alcun ritorno alla logica manicomiale. L'obiettivo deve rimanere la cura, la riabilitazione e, quando possibile, il progressivo superamento della misura. Ma negare l'eventualità di una restrizione necessaria della libertà non risolverebbe il problema: rischierebbe semplicemente di lasciarlo privo di una risposta adeguata.

A Trieste, questo ragionamento acquista un significato ancora più profondo per l'eredità culturale e giuridica di Franco Basaglia. Durante l'incontro è stata richiamata l'esperienza della deistituzionalizzazione psichiatrica, presentata come un precedente capace di dimostrare che anche istituzioni considerate indispensabili possono essere superate. L'analogia è interessante, ma a mio giudizio richiede prudenza. La legge n. 180 del 1978 ha contribuito a modificare radicalmente l'approccio alla salute mentale, mettendo in discussione l'internamento manicomiale e valorizzando la dignità della persona. Non ha però cancellato la necessità di cure psichiatriche, strutture sanitarie, servizi territoriali e, nei casi rigorosamente previsti dalla legge, trattamenti obbligatori.

La lezione basagliana, per come la interpreto, non consiste semplicemente nell'abolire un edificio o un'istituzione. Consiste nel riconoscere che nessuna persona può essere ridotta alla propria condizione clinica e che ogni intervento deve essere orientato alla tutela della sua dignità e della sua autonomia. Analogamente, ritengo che il sistema penitenziario debba essere profondamente ripensato, senza che ciò implichi necessariamente la rinuncia a qualsiasi forma di detenzione.

La direzione verso la quale vorrei orientare questa trasformazione è rappresentata soprattutto dalle esperienze penitenziarie scandinave, in particolare da quella norvegese. Il loro valore non consiste nell'aver eliminato il carcere, ma nell'aver progressivamente sviluppato una cultura dell'esecuzione penale nella quale la sicurezza e la riabilitazione vengono considerate finalità da perseguire congiuntamente.

Uno dei principi fondamentali del sistema norvegese è quello di normalità, secondo il quale la pena consiste essenzialmente nella privazione della libertà, mentre gli altri diritti della persona condannata devono essere conservati, salvo le limitazioni giustificate dalle esigenze di sicurezza. È una concezione che trovo particolarmente vicina allo spirito dell'articolo 27 della nostra Costituzione. La detenzione non deve essere resa inutilmente dolorosa attraverso condizioni degradanti, assenza di prospettive o privazione indiscriminata delle relazioni sociali.

Il carcere di Halden costituisce una delle espressioni più conosciute di questa filosofia. Si tratta di un istituto ad alta sicurezza, nel quale la custodia rimane pienamente presente, ma viene accompagnata da una particolare attenzione all'organizzazione degli spazi, alla formazione, alle attività lavorative, alla salute e alla qualità delle relazioni tra personale e persone detenute. L'aspetto più interessante non è quello architettonico, spesso enfatizzato dai mezzi di comunicazione, bensì l'idea che anche una persona condannata per un reato grave debba poter conservare abitudini, competenze e responsabilità utili per il futuro reinserimento.

Un elemento significativo riguarda il ruolo degli operatori penitenziari. In Norvegia viene attribuita particolare importanza alla formazione professionale e alla cosiddetta sicurezza dinamica, fondata anche sulla conoscenza delle persone detenute, sull'osservazione dei comportamenti e sulla prevenzione dei conflitti attraverso relazioni istituzionali appropriate. Non significa sostituire la sorveglianza con la semplice fiducia, ma comprendere che la sicurezza può essere rafforzata anche dalla capacità di prevenire situazioni critiche prima che degenerino.

Altrettanto interessante è il modello dei servizi provenienti dall'esterno, attraverso il quale determinate prestazioni sanitarie, educative e sociali vengono assicurate da soggetti che operano anche nella comunità. Questo sistema favorisce la continuità degli interventi e riduce il rischio che il trattamento penitenziario rimanga isolato dal mondo esterno. Una persona che inizia un percorso di cura o formazione durante la detenzione dovrebbe poterlo proseguire, quando possibile, anche dopo la liberazione. È una questione decisiva, perché il reinserimento non può essere ridotto a una formula astratta pronunciata al momento della condanna.

L'esperienza di Bastøy, un istituto norvegese a sicurezza meno elevata, offre un'ulteriore prospettiva. Qui le persone ammesse, sulla base delle caratteristiche della pena e delle valutazioni previste, partecipano a forme di vita quotidiana maggiormente responsabilizzanti, con attività lavorative e percorsi orientati al ritorno nella società. Non si tratta di una struttura accessibile indistintamente a chiunque, né di una rinuncia al controllo. La differenziazione dei regimi penitenziari costituisce parte essenziale del modello, proprio perché le esigenze di sicurezza non sono identiche per tutte le persone condannate.

La Norvegia, inoltre, contempla strumenti particolarmente incisivi per affrontare situazioni di persistente pericolosità. L'ordinamento conosce la forvaring, una forma di detenzione preventiva successiva alla condanna che, in presenza di rigorosi presupposti, può essere prorogata dall'autorità giudiziaria quando permane il rischio di nuovi gravi reati. Si tratta di un istituto che merita un'attenta riflessione sul piano delle garanzie, ma che dimostra come un sistema fortemente orientato alla riabilitazione non escluda la necessità di proteggere la collettività attraverso misure custodiali.

Anche la Finlandia offre esperienze meritevoli di considerazione. Il suo sistema penitenziario distingue istituti chiusi e aperti, prevedendo percorsi differenziati in relazione alla situazione delle persone condannate e alle esigenze dell'esecuzione. Secondo i dati ufficiali del servizio penitenziario finlandese, nel 2026 il Paese dispone di 27 istituti, dei quali 15 chiusi e 12 aperti. Nelle strutture aperte possono essere valorizzate le attività lavorative, lo studio, la gestione di alcuni aspetti della quotidianità e il mantenimento dei legami con il mondo esterno, sempre entro le prescrizioni applicabili.

Questi modelli non devono essere idealizzati. I Paesi scandinavi presentano caratteristiche demografiche, sociali, economiche e istituzionali differenti da quelle italiane, e anche i loro sistemi penitenziari conoscono criticità. I dati sulla recidiva, frequentemente richiamati nel dibattito pubblico, richiedono particolare cautela: confrontare percentuali ricavate con criteri, periodi di osservazione e definizioni differenti rischia di produrre conclusioni metodologicamente scorrette. Tuttavia, resta una lezione importante: il trattamento rispettoso della dignità umana non è incompatibile con un sistema capace di esercitare funzioni di custodia e protezione.

Mi piacerebbe che l'Italia avesse il coraggio politico di avvicinarsi a questa concezione dell'esecuzione penale. Non costruendo semplicemente istituti più moderni, ma modificando la cultura stessa della detenzione. Occorrerebbe investire in strutture meno sovraffollate, personale adeguatamente formato, assistenza sanitaria, salute mentale, istruzione, formazione professionale e percorsi individualizzati. Sarebbe necessario ampliare, nei casi appropriati, il ricorso alle misure alternative disciplinate dalla legge n. 354 del 1975 e valorizzare gli strumenti introdotti o rafforzati dalle più recenti riforme, senza dimenticare che l'accesso a tali percorsi dipende spesso anche dalle condizioni materiali della persona condannata.

Una misura domiciliare, ad esempio, non può rappresentare una possibilità concretamente accessibile soltanto a chi dispone di un'abitazione adeguata. L'assenza di una casa, di un lavoro o di una rete familiare non dovrebbe trasformarsi in una condanna indiretta a condizioni detentive più gravose, nei limiti naturalmente compatibili con i presupposti normativi e con la tutela della collettività. Per rendere effettiva la funzione rieducativa servono risorse, servizi sociali, soluzioni abitative e interventi di accompagnamento al reinserimento.

Un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alla condizione delle donne detenute, le cui storie personali sono talvolta segnate da esperienze di violenza domestica, abusi, dipendenza economica e marginalità sociale. Come emerso anche durante l'incontro, il sistema penitenziario rischia di riconoscere queste donne esclusivamente attraverso il reato commesso, trascurando le violenze che possono aver subito e i traumi che ne derivano. Ciò non significa attenuare automaticamente la loro responsabilità penale, ma riconoscere che un percorso autenticamente rieducativo non può prescindere dalla comprensione della storia individuale e dei bisogni della persona. Ritengo pertanto indispensabile rafforzare l'assistenza psicologica, i percorsi terapeutici e gli interventi di reinserimento sociale, affinché la detenzione non contribuisca ad aggravare condizioni di vulnerabilità preesistenti. La finalità rieducativa sancita dall'articolo 27 della Costituzione richiede un trattamento individualizzato, capace di coniugare responsabilità per il reato commesso, tutela della dignità personale e concrete opportunità di cambiamento.

Nutro, invece, profonde riserve nei confronti della giustizia riparativa, disciplinata organicamente dal decreto legislativo n. 150 del 2022. Pur riconoscendone il valore teorico e le potenzialità in determinate situazioni, temo che questo istituto possa prestarsi a un utilizzo meramente strumentale da parte di alcuni autori di reato, interessati più ai possibili vantaggi processuali o penitenziari che a un'autentica assunzione di responsabilità per il danno provocato. Il rischio, a mio giudizio, è che il percorso riparativo venga vissuto come un'opportunità per migliorare la propria posizione giudiziaria, anziché come un'occasione di riflessione sincera sulla sofferenza inflitta alla vittima. Del resto, dichiararsi pentiti non equivale necessariamente a esserlo, così come partecipare a un programma di giustizia riparativa non dimostra, di per sé, un reale cambiamento interiore. E proprio questa difficoltà nel distinguere una volontà autentica di riparazione da un comportamento opportunistico mi induce a guardare all'istituto con particolare cautela. Non intendo negare che possano esistere percorsi sinceri e positivi, ma ritengo pericoloso attribuire automaticamente all'adesione un significato rieducativo che potrebbe non corrispondere alla realtà. La giustizia riparativa non dovrebbe mai trasformarsi in una scorciatoia per ottenere un trattamento più favorevole, né tantomeno in un'ulteriore fonte di pressione psicologica sulla persona offesa. La vittima deve conservare pienamente il diritto di non partecipare, di non incontrare il proprio aggressore e di non concedere alcun perdono. La responsabilizzazione autentica si misura nella capacità di riconoscere concretamente le conseguenze delle proprie azioni e di modificare i propri comportamenti, non nella semplice adesione formale a un percorso. La tutela delle vittime e la credibilità della giustizia devono rimanere prioritarie rispetto a qualsiasi rappresentazione, anche apparentemente rassicurante, del pentimento.

Esiste, tuttavia, un ambito nel quale la mia posizione è assai più vicina a quella abolizionista: i Centri di permanenza per i rimpatri. Ritengo che i CPR debbano essere aboliti attraverso una riforma capace di sostituire il trattenimento amministrativo con strumenti alternativi rispettosi dei diritti fondamentali. La distinzione rispetto al carcere penale non è soltanto politica, ma eminentemente giuridica. La persona trattenuta in un CPR non sta necessariamente espiando una pena per un reato commesso. Il trattenimento è una misura amministrativa privativa della libertà personale, collegata alle procedure previste dalla normativa sull'immigrazione.

Non possiamo confondere la responsabilità penale accertata per un fatto criminoso con una condizione di irregolarità amministrativa. Il controllo delle frontiere costituisce una funzione statale disciplinata dalla legge e dal diritto europeo, ma non può giustificare un indebolimento delle garanzie fondamentali riconosciute a ogni essere umano. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 del 2025, ha richiamato la necessità di una riforma organica della disciplina del trattenimento nei CPR, evidenziando le insufficienze delle garanzie legislative relative alle modalità della restrizione. Con la sentenza n. 78 del 2026 ha ulteriormente chiarito che il trattenimento amministrativo non possiede natura sanzionatoria e non può essere assimilato alla pena detentiva.

A mio giudizio, una politica migratoria costituzionalmente orientata dovrebbe investire in procedure amministrative efficienti, assistenza legale effettiva, programmi di ritorno volontario assistito ove applicabili, misure non detentive e percorsi individualizzati, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali. Non considero accettabile che la privazione della libertà diventi una risposta ordinaria alle difficoltà della gestione amministrativa dei rimpatri. L'abolizione dei CPR richiederebbe certamente scelte legislative e organizzative complesse, ma ritengo che questo obiettivo debba essere perseguito con determinazione.

È anche attraverso questa distinzione che emerge il senso della mia posizione. Non sono favorevole alla conservazione delle istituzioni semplicemente perché esistono, né ritengo che ogni forma di coercizione esercitata dallo Stato sia giustificabile. Sono favorevole a una valutazione rigorosa della necessità, della proporzionalità e della funzione di ciascuna restrizione della libertà personale. Se una misura non possiede una giustificazione adeguata, oppure può essere sostituita da strumenti meno lesivi capaci di raggiungere legittimamente lo stesso obiettivo, deve essere superata. Ma se una limitazione risulta necessaria per tutelare diritti fondamentali, ritengo che lo Stato democratico debba poterla applicare entro confini rigorosamente stabiliti dalla legge.

L'incontro con Giulia De Rocco mi ha confermato quanto sia importante mantenere aperto il confronto tra prospettive differenti. L'abolizionismo ha il merito di mettere in discussione ciò che troppo spesso consideriamo inevitabile e di ricordarci che la sofferenza non può costituire un obiettivo legittimo della politica penale. Ma una società giusta non può limitarsi a interrogarsi sul destino di chi commette un reato: deve assumersi anche la responsabilità di proteggere chi quel reato rischia di subirlo.

Non credo che la sicurezza si misuri esclusivamente attraverso il numero delle persone detenute, l'inasprimento delle pene o la presenza delle forze dell'ordine. Una società è realmente sicura quando garantisce istruzione, salute, abitazione, opportunità, protezione delle persone vulnerabili e accesso alla giustizia. Ma non credo neppure che questi obiettivi rendano automaticamente superfluo qualsiasi strumento custodiale. La prevenzione può ridurre numerosi fattori di rischio; non può garantire l'eliminazione di ogni comportamento deliberatamente violento.

Per questo la prospettiva che considero più convincente non è l'abolizione integrale del carcere, bensì la sua trasformazione in un'istituzione eccezionale, proporzionata, dignitosa e realmente orientata al reinserimento. Un carcere nel quale la privazione della libertà non si accompagni alla perdita dell'umanità, nel quale la sicurezza non diventi un pretesto per umiliare e nel quale la rieducazione non rimanga soltanto una dichiarazione costituzionale priva di concreta attuazione.

In un mondo ideale, probabilmente, potremmo fare a meno delle carceri. In una società nella quale nessuno desiderasse deliberatamente danneggiare gli altri, le disuguaglianze fossero superate e ogni conflitto potesse essere affrontato attraverso strumenti pacifici, l'abolizione sarebbe certamente immaginabile. Ma il compito del diritto non è soltanto quello di accompagnare le nostre aspirazioni verso un futuro migliore. È anche quello di governare responsabilmente le contraddizioni del presente, senza sacrificare né la libertà né la sicurezza.

La vera conquista di civiltà, a mio giudizio, non consiste nel dichiarare superflua ogni forma di detenzione, ma nel costruire una società che abbia sempre meno bisogno di ricorrervi e che, quando debba farlo, non dimentichi mai la dignità della persona.

Perché una giustizia autenticamente umana non è quella che rinuncia a ogni forma di responsabilità, ma quella che sa coniugare la responsabilità con la dignità, la sicurezza con la libertà e la pena con la possibilità concreta di un futuro diverso.

Fonte:

  • Costituzione italiana, articoli 3, 13, 25, 27 e 32.
  • Legge 26 luglio 1975, n. 354, ordinamento penitenziario.
  • Legge 13 maggio 1978, n. 180, e legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  • Legge 30 maggio 2014, n. 81, sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
  • Corte costituzionale, sentenza n. 22/2022, sul sistema delle REMS.
  • Corte costituzionale, sentenze n. 96/2025 e n. 78/2026, sul trattenimento amministrativo nei CPR.
  • Ministero della Giustizia, statistiche penitenziarie al 30 settembre 2026 e relazione sull'amministrazione della giustizia relativa al 2025.
  • Piano di azioni nazionale per la salute mentale 2025-2030, Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2026.
  • Norwegian Correctional Service, documentazione sul principio di normalità e sulla progressione del trattamento.
  • Prison and Probation Service of Finland, documentazione ufficiale sulle carceri aperte e chiuse.
  • Yukhnenko e altri, Criminal recidivism rates globally: A 6-year systematic review update, Journal of Criminal Justice, 2024.
  • Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, rapporto relativo al CPR di Gradisca d'Isonzo, pubblicato il 27 maggio 2026.
  • Giulia De Rocco, Aboliamo il carcere. Immaginare un futuro senza prigioni, Eris Edizioni, 2025.
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